Cosa cambia con il DL 63? | E-Train

Cosa cambia con il DL 63?

Martedì, 11 Giugno, 2013

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 giugno 2013 il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013,  con il quale l’Italia recepisce la Direttiva 2010/31/UE modificando i contenuti del Decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005; il provvedimento dovrebbe essere convertito in legge entro 60 giorni, periodo durante il quale il Governo sarà disponibile a valutare le eventuali osservazioni fatte dalle Regioni.
Tra le principali novità il DL proroga le detrazioni fiscali del 50% al 31 dicembre 2013 ed innalza il bonus del 55% al 65% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.

Il Decreto 63 contiene numerose modifiche che interessano i certificatori ed i progettisti energetici, in materia di prestazioni termiche, fonti rinnovabili e certificazione energetica degli edifici. Vediamo le principali novità.

NOVITA’ PER I CERTIFICATORI ENERGETICI:

Il decreto legge modifica la denominazione dell’attestato: da Attestato di Certificazione Energetica (ACE) si passa adAttestato di Prestazione Energetica (APE). 

Si sottolinea per chiarezza che in questo caso il decreto non costituisce modifica immediata: sarà infatti necessario attendere l’emanazione di un decreto attuativo che contenga gli adeguamenti delle Linee Guida (DM 26/06/2009) al DL 63/2013. 

Il contenuto dell’attestato viene ampliato comprendendo alcune modifiche:

  • la classe energetica dell’immobile sarà determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale dell’edificio espresso in energia primaria non rinnovabile. Sono comunque introdotti gli indici di prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile
  • l’attestato riporta gli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e per la climatizzazione estiva
  • viene indicata chiaramente l’energia esportata alla rete

L’APE è obbligatorio in caso di nuova costruzione, vendita o nuova locazione di edifici ed unità immobiliari; ha validità 10 anni e nei contratti di vendita e locazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all’attestato. 

Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni o aperti al pubblico, con superficie superiore a 500 mq è fatto obbligo al proprietario di produrre l’attestato di prestazione energetica. 

L’attestato di qualificazione energetica (AQE) invece è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica.


NOVITA’ PER I PROGETTISTI:

Anche per i progettisti l’applicazione del decreto è rimandata a successivi decreti attuativi che sostituiranno l’attuale DPR 59/09 per la determinazione dei requisiti, il calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici.

L’Art 4 del DL 63 precisa che:

  1. i requisiti minimi devono rispettare le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull’analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
  2. in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti minimi sono determinati con l’utilizzo dell’edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; questo significa che il nuovo sistema di verifica degli interventi non si baserà su classi ed indici predefiniti, ma su valori di volta in volta definiti in relazione alle caratteristiche dell’edificio che si sta progettando.
  3. il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodotta on site, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato.

In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore. Saranno inoltre diversificati gli schemi per la relazione tecnica per nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o interventi di riqualificazione energetica.

Il decreto introduce anche la definizione di edificio ad energia quasi zero nel pieno rispetto della direttiva 2010/31/UE: entro il 31 dicembre 2018 gli edifici pubblici ed in generale dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici ad energia quasi zero. Entro dicembre 2014 infatti verrà adottato il Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici ad energia quasi zero. 

SANZIONI
L’applicazione delle sanzioni ha effetto immediato. 

  • Per il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie specificate, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro.
  • Per il costruttore o il proprietario che non provvedono a dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
  • Per il proprietario che non provvede a dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, la sanzione va da 3000 a 18000 euro. Nel caso di locazione, invece, la sanzione amministrativa va da 300 euro a 1800 euro.

Infine, in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

 

 

Accreditamenti

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Riconoscimenti

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  • CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
  • CONSIGLIO NAZIONALE degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PESAGGISTI E CONSERVATORI
  • CONSIGLIO NAZIONALE dei PERITI INDUSTRIALI  e dei PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
  • CONSIGLIO NAZIONALE dei GEOMETRI e dei GEOMETRI LAUREATI
  • CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI
  • CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI