E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 giugno 2013 il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, con il quale l’Italia recepisce la Direttiva 2010/31/UE modificando i contenuti del Decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005; il provvedimento dovrebbe essere convertito in legge entro 60 giorni, periodo durante il quale il Governo sarà disponibile a valutare le eventuali osservazioni fatte dalle Regioni.
Tra le principali novità il DL proroga le detrazioni fiscali del 50% al 31 dicembre 2013 ed innalza il bonus del 55% al 65% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.
Il Decreto 63 contiene numerose modifiche che interessano i certificatori ed i progettisti energetici, in materia di prestazioni termiche, fonti rinnovabili e certificazione energetica degli edifici. Vediamo le principali novità.
NOVITA’ PER I CERTIFICATORI ENERGETICI:
Il decreto legge modifica la denominazione dell’attestato: da Attestato di Certificazione Energetica (ACE) si passa adAttestato di Prestazione Energetica (APE).
Si sottolinea per chiarezza che in questo caso il decreto non costituisce modifica immediata: sarà infatti necessario attendere l’emanazione di un decreto attuativo che contenga gli adeguamenti delle Linee Guida (DM 26/06/2009) al DL 63/2013.
Il contenuto dell’attestato viene ampliato comprendendo alcune modifiche:
L’APE è obbligatorio in caso di nuova costruzione, vendita o nuova locazione di edifici ed unità immobiliari; ha validità 10 anni e nei contratti di vendita e locazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all’attestato.
Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni o aperti al pubblico, con superficie superiore a 500 mq è fatto obbligo al proprietario di produrre l’attestato di prestazione energetica.
L’attestato di qualificazione energetica (AQE) invece è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica.
NOVITA’ PER I PROGETTISTI:
Anche per i progettisti l’applicazione del decreto è rimandata a successivi decreti attuativi che sostituiranno l’attuale DPR 59/09 per la determinazione dei requisiti, il calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici.
L’Art 4 del DL 63 precisa che:
In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore. Saranno inoltre diversificati gli schemi per la relazione tecnica per nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o interventi di riqualificazione energetica.
Il decreto introduce anche la definizione di edificio ad energia quasi zero nel pieno rispetto della direttiva 2010/31/UE: entro il 31 dicembre 2018 gli edifici pubblici ed in generale dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici ad energia quasi zero. Entro dicembre 2014 infatti verrà adottato il Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici ad energia quasi zero.
SANZIONI
L’applicazione delle sanzioni ha effetto immediato.
Infine, in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Ente accreditato nelle seguenti regioni
Ente accreditato
Ente abilitato al sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione
Azienda con sistema qualità certificata ISO 9001:2015
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Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001
Riconoscimenti e autorizzazioni per il rilascio di crediti formativi per: