Fermo restando quanto previsto al punto 8, l'aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune.
Per i soggetti esonerati, ai sensi dell'art. 32, comma 5, d. lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo, l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:
- dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.
Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
Resta inteso che, in analogia con quanto previsto per gli RSPP e gli ASPP, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata - come a titolo esemplificativo, nel caso di Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, gli addetti al Primo Soccorso, gli operatori addetti all'uso delle attrezzature di cui all'Accordo del 22 febbraio 2012 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc. - tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (ad esempio, quinquennio, triennio, ecc.).
Alla data di entrata in vigore del presente accoro, l'eventuale completamento dell'aggiornamento relativo al quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.
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Accordo Stato-Regione lug 2016.pdf | 2.41 MB |
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