SPESE DEDUCIBILI PER LA FORMAZIONE AL 100% | E-Train

SPESE DEDUCIBILI PER LA FORMAZIONE AL 100%

Martedì, 23 Aprile, 2019

A partire dal 1 gennaio 2017 tutti gli artisti e professionisti possono dedurre interamente le spese di formazione e aggiornamento professionale fino ad un tetto massimo di euro 10.000 all’anno. La novità arriva dal Jobs Act autonomi (legge n. 81/2017), riforma che porta con sé nuove regole e importanti tutele che interessano l’attività dei liberi professionisti, come la maternità, la nuova Naspi, una maggior flessibilità sul lavoro e alcune semplificazioni burocratiche.

Le norme del Jobs Act autonomi si applicano ai lavoratori autonomi, come definiti dal codice civile, ai lavoratori parasubordinati e alle collaborazioni occasionali.  Sono interessati dalla norma tutti i freelance, quelli che, nel mio speech al FreelanceCamp 2017 ho definito Freelance “puri”: restano esclusi gli artigiani e commercianti.

Vediamo qual era il trattamento delle spese di formazione in precedenza. Fino al 2016 tutti i costi sostenuti per partecipare a convegni, congressi o corsi di aggiornamento professionale subivano una limitazione alla deducibilità pari al 50%.  In pratica, se il prezzo del corso di formazione fosse stato di 1.000 euro, la deducibilità ai fini del calcolo delle imposte sarebbe stata solo di 500 euro (come se l’inerenza della formazione fosse discutibile, posto che per alcune categorie di professionisti la formazione è addirittura obbligatoria).

In questo contesto il concetto di deducibilità è stato ampliato anche con riferimento alle spese di viaggio e alloggio, e quindi alle spese per pasti e soggiorni sostenute nel corso degli eventi.

Recita così, infatti, l’art. 9 della LEGGE 22 maggio 2017, n. 81:

“Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché’ le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialita’, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà”.

Ma su alberghi e ristoranti c’è di più! Ora è prevista una deduzione integrale dal reddito di lavoro autonomo delle spese di vitto e alloggio al posto dei precedenti limiti di deducibilità previsti dalla normativa fiscale.

Le condizioni richieste per il riconoscimento della deduzione integrale sono:

il professionista deve aver sostenuto le spese in oggetto per eseguire l’incarico conferito dal cliente
il professionista deve riaddebitare analiticamente le spese di vitto e alloggio sostenute al committente (cliente)

Quindi, se durante lo svolgimento di un incarico per conto del tuo cliente sostieni dei costi come pasti o spese per l’albergo, dal 2017 potrai dedurre interamente questi costi.

In pratica adesso funziona così. Il professionista:

stipula un incarico professionale con il suo cliente nel quale è previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dello stesso
sostiene in proprio i costi di vitto e alloggio per lo svolgimento dell’incarico e si fa rilasciare fattura
riaddebita in fattura al suo cliente le spese sostenute per l’incarico, insieme al compenso pattuito
deduce al 100% le spese che ha riaddebitato al suo cliente, spese che fino a ora subivano limitazioni pesanti dato che erano deducibili nella misura del 75% del loro ammontare e per un importo massimo del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Una novità di sicuro rilievo che supera la vecchia impostazione secondo la quale qualsiasi importo percepito dal lavoratore autonomo doveva considerarsi automaticamente attratto nella sfera del reddito di lavoro autonomo e quindi soggetto a imposizione, a ritenute fiscali e previdenziali.

AllegatoDimensione
File Novità.docx576.28 KB

Accreditamenti

Ente accreditato nelle seguenti regioni

Accreditamenti

Ente accreditato

Ente abilitato al sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione

Certificazioni

Azienda con sistema qualità certificata ISO 9001:2015

--

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001

Riconoscimenti

Riconoscimenti e autorizzazioni per il rilascio di crediti formativi per:

  • CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
  • CONSIGLIO NAZIONALE degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PESAGGISTI E CONSERVATORI
  • CONSIGLIO NAZIONALE dei PERITI INDUSTRIALI  e dei PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
  • CONSIGLIO NAZIONALE dei GEOMETRI e dei GEOMETRI LAUREATI
  • CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI
  • CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI