Dal 24 maggio 2025 è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione
in materia di sicurezza sul lavoro.
Scopri cosa cambia, chi deve formarsi, durata e modalità dei corsi.
Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, è stato definito un nuovo quadro organico per la formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008. L’Accordo riunisce e supera la precedente frammentazione normativa e stabilisce in un unico riferimento durata, contenuti minimi, modalità di erogazione e aggiornamento dei principali percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.
Il nuovo Accordo riguarda lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP, RSPP e ASPP, coordinatori della sicurezza, lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e operatori addetti alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro.
Ma cosa cambia concretamente per aziende, lavoratori e professionisti? E soprattutto: quale corso bisogna frequentare?
In questa breve guida, cerchiamo di fare chiarezza.

IN BREVE, COSA CAMBIA?
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- Datori di lavoro: il corso obbligatorio di almeno 16 ore è da completare entro il 24 maggio 2027.
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- Preposti: il corso con durata 12 ore deve essere aggiornato ogni 2 anni (e non più ogni 5).
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- Verifica finale obbligatoria per tutti i corsi, più la verifica di efficacia sul lavoro.
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- Nuove abilitazioni: raccoglifrutta, caricatori per movimentazione materiali, carriponte. Nuovo corso di 12 ore per gli ambienti confinati.
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- Formazione online: la videoconferenza sincrona vale come aula; l’e-learning è ammesso solo per alcuni corsi.
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- Corsi già svolti: restano validi se conformi ai vecchi accordi, nei limiti delle norme transitorie.
Attenzione: i 12 mesi per avviare i corsi con le vecchie regole sono terminati il 24 maggio 2026. La scadenza ancora aperta è quella dei datori di lavoro.
CHI DEVE FORMARSI?
La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è rivolta a tutte le figure professionali che, a diverso titolo, operano all’interno di un’organizzazione e contribuiscono alla prevenzione dei rischi e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Rientrano tra i destinatari i lavoratori, i preposti, i dirigenti e i datori di lavoro, compresi quelli che svolgono direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). I percorsi formativi interessano inoltre gli RSPP e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), i coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, il personale che opera in ambienti confinati o sospetti di inquinamento e gli operatori incaricati dell’utilizzo di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione. Tra queste rientrano, ad esempio, le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), le gru, i carrelli elevatori, gli escavatori e i trattori agricoli o forestali.
Ogni figura deve seguire il percorso formativo previsto per il proprio ruolo, in funzione delle responsabilità assunte, dei rischi presenti nell’attività lavorativa e delle disposizioni normative applicabili.
La formazione e i relativi aggiornamenti rappresentano strumenti fondamentali per acquisire competenze adeguate, utilizzare correttamente le attrezzature, riconoscere le situazioni di pericolo e contribuire attivamente alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
I CORSI: DURATA E MODALITA’
Di seguito, riportiamo il quadro completo, con il dettaglio per ogni figura.

Lavoratori: 8, 12 o 16 ore. Sono 4 ore di formazione generale (valida per sempre) più 4, 8 o 12 ore di formazione specifica, secondo il rischio del settore. Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni. Online: formazione generale e specifica a rischio basso.
Preposti: 12 ore, dopo la formazione da lavoratore. Ruolo e responsabilità, vigilanza, rischi, appalti, comunicazione. Aggiornamento: 6 ore ogni 2 anni. Solo aula o videoconferenza.
Dirigenti: 12 ore, più 6 ore di modulo cantieri per le imprese affidatarie. Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni. Anche online.
Datori di lavoro: 16 ore, più 6 ore di modulo cantieri per le imprese affidatarie. Obblighi, deleghe, responsabilità civile, penale e amministrativa, valutazione dei rischi, organizzazione.
Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni. Anche online.
Datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP: dopo il corso base, modulo comune di 8 ore e modulo di settore di 12-16 ore (agricoltura, pesca, costruzioni, chimico). Aggiornamento: 8 ore ogni 5 anni, anche online.
RSPP e ASPP: Modulo A di 28 ore (anche online), Modulo B di 48 ore più specializzazione di settore, Modulo C di 24 ore solo per gli RSPP. Aggiornamento: 20 ore (ASPP) o 40 ore (RSPP) ogni 5 anni.
Coordinatori per la sicurezza nei cantieri: 120 ore (giuridico 28, tecnico 52, metodologico 16, pratico 24). Online solo il modulo giuridico. Aggiornamento: 40 ore ogni 5 anni.
Ambienti confinati: 12 ore (4 di teoria e 8 di pratica), solo in presenza. Aggiornamento: 4 ore pratiche ogni 5 anni.
Attrezzature con abilitazione: da 8 a 16 ore secondo la macchina, con teoria e prova pratica, solo in presenza. Aggiornamento: 4 ore pratiche ogni 5 anni.
FORMATI CON E-TRAIN
Individuare il percorso formativo più adatto al proprio ruolo è il primo passo per lavorare in sicurezza e adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
E-Train ti aiuta a orientarti tra i diversi corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro, con una panoramica chiara delle figure professionali coinvolte e dei percorsi formativi di riferimento.
Consulta la tabella riepilogativa qui sotto, individua la tua figura lavorativa e accedi direttamente al corso di tuo interesse per scoprire contenuti, modalità di svolgimento e opportunità formative disponibili.
| Chi formare | Percorso | Durata | Modalità |
|---|---|---|---|
| Lavoratore | Sicurezza sul lavoro – Rischio basso | 8 ore | E-learning |
| Sicurezza sul lavoro – Rischio medio | 12 ore | E-learning + Videoconferenza | |
| Sicurezza sul lavoro – Rischio alto | 16 ore | E-learning + Videoconferenza | |
| Aggiornamento Sicurezza sul lavoro | 6 ore | E-learning | |
| Preposto | Preposto per la sicurezza sul lavoro | 12 ore | Videoconferenza |
| Aggiornamento Preposto per la sicurezza sul lavoro |
6 ore | Videoconferenza | |
| RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) |
RLS | 32 ore – meno di 50 dipendenti 64 ore – più di 50 dipendenti |
Videoconferenza |
| Aggiornamento RLS – 10-50 dipendenti | 4 ore | E-learning | |
| Aggiornamento RLS – più di 50 dipendenti | 8 ore | E-learning | |
| Datore di lavoro | Datore di lavoro | 16 ore | E-learning |
| Datore di lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili | 22 ore | E-learning | |
| Datore di lavoro RSPP | 8 ore | Videoconferenza | |
| Aggiornamento Datore di lavoro RSPP – rischio basso | 6 ore | E-learning | |
| RSPP/ASPP | RSPP – Modulo A | 28 ore | E-learning |
| RSPP – Modulo B Comune | 48 ore | Videoconferenza | |
| RSPP – Modulo B di Specializzazione Costruzioni (SP3) | 16 ore | Videoconferenza | |
| RSPP – Modulo C | 24 ore | Videoconferenza | |
| Aggiornamento RSPP | 40 ore | E-learning |
VERIFICHE E ATTESTATO
Per conseguire l’attestato di frequenza, i partecipanti devono aver frequentato almeno il 90% delle ore complessive previste dal corso e aver superato la verifica finale di apprendimento, finalizzata ad accertare l’effettiva acquisizione delle conoscenze e delle competenze richieste.
La valutazione può svolgersi attraverso un test con almeno il 70% di risposte corrette, un colloquio individuale oppure una prova pratica, in base alla tipologia del percorso formativo e agli obiettivi da raggiungere.
Per garantire un adeguato livello di qualità della formazione e un’efficace interazione tra docente e partecipanti, ogni corso prevede un numero massimo di 30 allievi; durante le esercitazioni pratiche è inoltre assicurata la presenza di un docente ogni 6 partecipanti, così da consentire un’assistenza diretta e un corretto svolgimento delle attività.
Al termine del percorso, a seguito del soddisfacimento di tutti i requisiti previsti, viene rilasciato un attestato valido su tutto il territorio nazionale, secondo la normativa applicabile.
La documentazione relativa al corso, comprensiva dei registri delle presenze, delle verifiche di apprendimento e degli altri atti previsti, deve essere conservata per 10 anni, al fine di garantire la tracciabilità dell’attività formativa e la possibilità di documentarne la regolare esecuzione in caso di controlli.
CONCLUSIONE
Adeguarsi al nuovo Accordo significa investire nella prevenzione, nella formazione delle persone e nella sicurezza della propria azienda. Pianificare per tempo i corsi obbligatori e gli aggiornamenti consente di rispettare le scadenze normative, evitare ritardi e garantire a lavoratori e responsabili competenze sempre aggiornate.
Con E-Train puoi individuare il percorso formativo più adatto alle tue esigenze e organizzare la formazione in modo semplice ed efficace.
Non aspettare l’ultimo momento: consulta i nostri corsi e contattaci per ricevere supporto nella scelta del percorso formativo più adatto alla tua azienda!
Email: info@e-train.it
Telefono: +39 071 4604348
Informazioni a carattere divulgativo. Per il testo ufficiale fare riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Le Regioni possono prevedere disposizioni più favorevoli.

